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REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE ART. 69 DELLA LEGGE 17/05/1999, N. 144
CONCERNENTE L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
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Il ministro
della pubblica istruzione |
Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale |
Il ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica |
Vista la
legge 17 maggio 1999, n° 144 ed, in particolare, il suo articolo
69
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, articolo17, comma
3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n°59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281del 1997,
reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17,
comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26
maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 comma 3 della citata Legge n. 400 del 1998;
ADOTTANO di
concerto il seguente decreto
ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
ART. 1
(oggetto)
1. Il sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito
denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n°144, è articolato in "percorsi" che hanno
l'obiettivo di formare figure professionali a livello
post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al
sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi
interessati da innovazioni tecnologiche e dalla
internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate
dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati a far
conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati,
più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore comprende modalità e misure che realizzano
l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la
certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti
nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella
universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle Università.
5. Il presente decreto definisce, a norma del predetto
articolo69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS,
i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità
per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il
riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro
certificazione e utilizzazione.
ART. 2
(caratteristiche dei percorsi)
1. I percorsi
dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono programmati dalle Regioni sulla base della concertazione
istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
b) sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri
di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi
personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei
crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione
della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione
anche degli adulti occupati;
c) rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5
funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei
livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite
in esito al percorso formativo.
ART. 3
(modalità di accesso ai percorsi)
1. I giovani
e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore, di norma, con il possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è
consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo
scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica
conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui
all'articolo68 della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS
l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione
delle capacità acquisite in precedenza, anche attraverso
l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di
eventuali crediti formativi per la determinazione della durata
del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle
competenze sono definite mediante gli accordi di cui
all'articolo 5, comma 3.
3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi
sono definiti nell'ambito degli standard di cui all'articolo 5 e
possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto,
previsto dall'articolo 4 lettera i), in riferimento a contenuti
professionali specifici connessi al mercato del lavoro locale.
ART.4
(standard di percorso)
1. Gli
standard dei diversi percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure
professionali per le quali occorra una formazione a livello
post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo2 ,
individuate secondo le procedure definite all'articolo 5 comma
3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni
formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti
sociali.
2. I diversi percorsi dell'IFTS relativi alle figure di
cui al comma 1 rispondono ai seguenti standard:
a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro
semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1200 ore e non
più di 2400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può
essere congruamente distribuito in tempi più lunghi. Ciascun
semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di
laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati devono
tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei
tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i
tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della
durata del monte ore complessivo dei corsi, devono rispondere a
standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed
essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di
certificazione europei;
b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti
formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università,
l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro
associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali;
d) sono strutturati in moduli e/o unità capitalizzabili intese
come insieme di competenze, autonomamente significativo,
riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche
professionalità ed identificabile quale risultato atteso del
percorso formativo;
e) i docenti devono provenire per non meno del 50% dal mondo del
lavoro ed aver maturato una specifica esperienza professionale
nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno
scolastico;
g) devono prevedere l'attivazione di misure di accompagnamento
agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del
conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e
finali e di inserimento professionale;
h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma
dell'articolo6;
i) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad
un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i
soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a
conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l'accesso ai
medesimi devono rispondere agli standard minimi di cui
all'articolo5;
k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative
ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di
statistica nonché al quarto livello della classificazione
comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del
Consiglio 85/368/CEE.
ART.5
( standard minimi delle competenze per l'accesso e la
valutazione dell'esito)
1. Gli
standard delle competenze determinano i requisiti minimi per
l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo
in esito ad esso, specificato in termini di competenze
verificabili e certificabili, che a sé stanti possono essere
riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma
1, riferiti ai percorsi strutturati secondo gli standard di cui
all'articolo4, costituiscono i termini di confronto e la
condizione per rilasciare la certificazione valida sul
territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze,
incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono
oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le
parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui
all'articolo69, comma 2 della legge 144/99. Esse sono adottate
mediante gli accordi previsti dall'articolo9, comma 2 lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su proposta
del Ministro della Pubblica Istruzione formulata di concerto con
il Ministro della Lavoro e della Previdenza Sociale e con il
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e
delle relative competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali;
b) i requisiti richiesti per l'accesso;
c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei
titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di
cui all'articolo6, da parte delle Università.
5.Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il
suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del
mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota
per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui
criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei
percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono
definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.
ART. 6
(riconoscimento dei crediti)
1. Per
credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente
decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso
formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un
percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento
del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui
accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del
nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità
di cui all'articolo 3, comma 3;
b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare
i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi
IFTS;
c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il
riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da
parte del mondo del lavoro, delle università nella loro
autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti formativi
certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti
formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da
parte delle università che partecipano alla progettazione ed
alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme
contenute nell'articolo5 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, secondo i criteri generali definiti nelle
linee guida di cui all'articolo 69, comma 2 della legge n.144/99.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2
lettera c) da parte delle Accademie, gli Istituti e i
Conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 si
applicano le norme contenute nell'articolo2, comma 8, lettera f)
della legge medesima secondo i criteri generali di cui al comma
3.
ART.7
( istituzione e finanziamento dei percorsi )
1. Le Regioni
programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure
di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle
proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida,
adottate d'intesa con la Conferenza Unificata secondo le
modalità previste dall'articolo 69, comma 2 della legge 17
maggio 1999, n, 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della
loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle
risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema
dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica
istruzione, dalle Regioni e dai soggetti pubblici e privati.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di
Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla
istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per
l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto
dall'articolo69, comma 4, della legge 144/99, anche ai fini
dell'accesso alle risorse nazionali.
ART. 8
(certificazione dei percorsi)
1. In esito
ai percorsi dell'IFTS, le Regioni e le Provincia autonome di
Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato
di specializzazione tecnica superiore valido in ambito
nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite
secondo il modello predisposto dal comitato nazionale di cui
all'articolo69, comma 2, della legge 144/99, approvato dalla
Conferenza unificata. Le Regioni possono, altresì, rilasciare
contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di
secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini
dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il
modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al
comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali
delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame
costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti
della scuola, dell'università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle
modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo5 comma 3.
3. La certificazione finale di cui al comma 1 deve essere
redatta secondo criteri di trasparenza e modalità che facilitino
il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli, con particolare riferimento alle qualifiche
professionali di corrispondente livello rilasciate dalle Regioni
a norma della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dalle medesime
attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
ART. 9
(banca dati)
1. Presso
l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la
Ricerca Educativa è costituita, con l'assistenza tecnica dell'Isfol
e dell'Istat, la banca dati relativa al sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal
comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2 della
legge 144/99 e adottati sulla base degli accordi di cui
all'articolo5 comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con
i sistemi informativi delle Regioni.
ART. 10
(monitoraggio e valutazione)
1. A livello
nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di
valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attività svolte
dalle Regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo
sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato
nazionale di cui all'articolo69, comma 2 della legge 144/99,
adottate con gli accordi di cui all'articolo5 comma 3. Alle
relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato
articolo 69, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
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