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AREA FORMATORI - RACCOLTA NORMATIVA | ||
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Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
CAPO I
Articolo 1. 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
Articolo 2. 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale é autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. CAPO II
Articolo 3. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino". 2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal seguente: " Articolo 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il
limite di cui alla lettera b) del comma 1 é elevato a
sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro
dei genitori di cui al medesimo comma é conseguentemente elevato
a undici mesi. 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 15. 4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal seguente: "Articolo 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale
indennità é comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia. a)
fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, é coperto da
contribuzione figurativa; 3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, é dovuta: a)
fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa; 4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), é determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Articolo 4. 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o
di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
Articolo 5. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
Articolo 6. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno
diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco
della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali
o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con
quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del
1997, e successive modificazioni.
Articolo 7. 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo
2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine
rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di
cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione é
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque
denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di
lavoro pubblici e privati.
Articolo 8. 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. CAPO III
Articolo 9. 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare
tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, é destinata una quota fino a lire
40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese
fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare: CAPO IV
Articolo 10. 1. L'assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge,
può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori
previsti dalla contrattazione collettiva.
Articolo 11. 1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
Articolo 12. 1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é inserito il seguente: "Articolo 4- bis. - 1 . Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4- bis della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del
presente articolo.
Articolo 13. 1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Articolo 6- bis. - 1 . Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi
dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre. Articolo 6- ter. - 1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati
al solo padre;
Articolo 14. 1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Articolo 15. 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme; 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 é deliberato dal Consiglio dei ministri ed é trasmesso,
con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
Articolo 16. 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Articolo 17. 1. Nei casi di astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta
di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti. "Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti". 3. I contratti collettivi di lavoro possono
prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dalla presente legge.
Articolo 18. 1. Il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13
della presente legge é nullo. CAPO V
Articolo 19. 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso
mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione
figurativa";
Articolo 20. 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. CAPO VI
Articolo 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e
9, della presente legge, valutato in lire 63 miliardi per l'anno
1999 ed in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il
Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
28 agosto 1997, n. 285. CAPO VII
Articolo 22. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai
sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale,
secondo i principi del presente capo. a)
criteri generali di amministrazione e coordinamento
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei
pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti; 6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Articolo 23. 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le
disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi
regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 24. 1. Il piano territoriale degli orari, di seguito
denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), ed é strumento unitario per finalità
ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi
urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
Articolo 25. 1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano: a)
il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2; 2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti
pubblici e privati di cui al comma 1.
Articolo 26. 1. Le articolazioni e le scansioni degli orari
di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini
che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
Articolo 27. 1. Per favorire lo scambio di servizi di
vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire
l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare
parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e
interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la
costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
Articolo 28. 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione
degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le
misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da
parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle
regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del
presente articolo, l'ordine di priorità. a) associazioni di comuni; 5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é convocata ogni anno, entro
il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e
per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle
relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione
pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del
volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria. |