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DECRETO 25 marzo 1998 n. 142.
Regolamento recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in
particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n.
196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e
di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo
1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento
non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare,
essendo per essi prevista separata decretazione successiva al
regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g),
e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del
1997, anche in considerazione della necessità di verificare le
risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
- Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento
a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici
intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del
comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
- I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in
relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito
indicati:
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo
indeterminato, un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato,
tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei
suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
- I tirocini formativi e di orientamento sono promossi,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei
seguenti soggetti, anche tra loro associati:
- agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli artt. 24e
29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni
circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 1 della
medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e
funzioni individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici:
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente
ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento nonché centri
operanti in regime di convenzione con la regione o la
provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative
sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali , ove
esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalla regione.
- I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da
quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della
regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
- I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la
responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative
devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto
formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a
proprio carico gli oneri connessi a dette coperture
assicurative.
- Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di
cui all’art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in
materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il
datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a
proprio carico l’onere economico connesso alla copertura
assicurativa INAIL.
- Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del
lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del
calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del
calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del
nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei
premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
- I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore
come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i
soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare
riferimento .
-
I tirocini sono svolti sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i
datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può
riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto
formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto
promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
all’art. 3;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento
- L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa.
- Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità
di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il
titolare della struttura che promuove i tirocini e
l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati. E’ ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a
livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a
promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro
interessate.
- I modelli di convenzione e di progetto formativo e di
orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente
decreto.
Art. 5
Convenzioni
- I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in
materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Art. 6
Valore dei corsi
- Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e
orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono
essere riportate nel curriculum dello studente o del
lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
- I tirocini formativi e di orientamento hanno durata
massima:
- non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi
compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano allievi degli istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione professionale, studenti
frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea,
anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi
di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari
anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1
dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con
l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto
f):
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti
portatori di handicap.
- Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto
degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione
o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
- Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i
limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme
restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
- Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini
comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia,
che nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili
con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e
modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabilite:
- le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al
rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi
all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’art.
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani
del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,
quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e
l’alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo, nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’rt.
26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri
sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i
soggetti promotori dei tirocini siano le strutture
individuate all’art. 2, comma 1, punto a) del presente
decreto;
- le modalità e le condizioni per la computabilità, ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati
all’occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi
degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
- I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e
di formazione definiti all’interno di programmi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- Resta ferma la possibilità, per le istituzioni
scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio
incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
- Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi
14;15;16;17 e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell’art. 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché
l’art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
IL MINISTRO DEL
LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
TREU |
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
BERLINGUER |
ALLEGATO 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e
della previdenza sociale)
TRA
Il/la ........................................................................................
(soggetto promotore) con sede in ..................................................., codice
fiscale .............................................d’ora in poi denominato "soggetto
promotore ", rappresentato/a dal Sig. .............................................. nato a
......................................................il ...................................
......................................
E
.................................................................................(denominazione
dell’azienda ospitante) con sede legale in ..................................................
..........., codice fiscale.............................. d’ora in poi denominato "soggetto
ospitante" rappresentato/a dal Sig. .................................. ,nato a..............
..........................il..............................................................
...........................
Premesso
Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi
i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano
già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la ...................................
....... (riportare la denominazione dell’azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le
sue strutture n......................... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su
proposta di ..........................................(riportare la denominazione del soggetto
promotore), ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della
legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
· il nominativo del tirocinante;
· i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
· obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in
azienda
· le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
· gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
n svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
n rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
n mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortunui sul lavoro presso
l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto
promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata,
alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia
della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
..................................., (data)..............................................
(firma per il soggetto promotore).........................................
(firma per il soggetto ospitante)...........................................
(su carta intestata del soggetto promotore)
ALLEGATO 2
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ......Stipulata in data
......................)
Nominativo deltirocinante .....................................................................
......................................................nato a ................................
.................................il ..........................................................
....residente in ............................................................................
.............................................. cod. fiscale....................................
........
Attuale condizione (barrare la casella)° studente scuola secondaria superiore
universitario
frequentante corso post-diploma
post-laurea
allievo della formazione professionale
Disoccupato/in mobilità
Inoccupato
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no
Azienda ospitante ..........................................................................
......................................Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ..
............................................................... ................................
...............................................................................................
.............Tempi di accesso ai locali aziendali ..............................................
....................................... .....................................................
......................................................................................Periodo
di tirocinio n. mesi ....................... dal ............................al..... .........
......................
Tutore (indicato dal soggetto promotore) .....................................................
..............................................................................................
...................................................................Tutore aziendale ...........
Polizze assicurative· Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..............................
· Responsabilità civile posizione n. .................................. compagnia ....
.................
Obiettivi e modalità del tirocinio ...........................................................
.............................. ...............................................................
..............................................................................................
Facilitazioni previste.......................................................................
....................................... ....................................................
Obblighi del tirocinante· Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;· Rispettare gli obblighi di
riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui
venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;· Rispettare i regolamenti
aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
..............................,(data)....................................
firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante..................................................................
firma per il soggetto promotore...........................................................
firma per l’azienda..............................................................................
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